TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

 

  1. FONTI LEGISLATIVE

La compravendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dellʼart. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 32- 51) e sue successive modificazioni.

 

  1. REGIME AMMINISTRATIVO

Lʼorganizzatore e lʼintermediario del pacchetto turistico devono essere abilitati allʼesecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

 

  1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto sʼintende per:

  1. a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al passeggero, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
  2. b) intermediario: il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
  3. c) passeggero: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare un pacchetto turistico.

 

  1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere, risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o allʼalloggio di cui allʼart. 36 che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).

Il passeggero ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui allʼart. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art.21.

 

  1. INFORMAZIONI AL PASSEGGERO – SCHEDA TECNICA

Lʼorganizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

– estremi dellʼautorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dellʼorganizzatore;

– estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; – periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; – modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); – parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

 

  1. PRENOTAZIONI

La conferma di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal passeggero, che ne riceverà copia. Lʼaccettazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui lʼorganizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al passeggero presso lʼagenzia di viaggi intermediaria.

Lʼorganizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dallʼart. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dellʼart. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), lʼorganizzatore si riserva di comunicare per iscritto lʼinesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

 

  1. PAGAMENTI

La misura dellʼacconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare allʼatto della prenotazione ovvero allʼatto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dallʼopuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dellʼagenzia intermediaria e/o dellʼorganizzatore, la risoluzione di diritto.

 

  1. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

– costi di trasporto, incluso il costo del carburante; – diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; – tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

 

  1. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l’organizzatore o lʼintermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al passeggero, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il passeggero potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dellʼofferta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dellʼarticolo 10.

Il passeggero può esercitare i diritti sopra previsti anche quando lʼannullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del passeggero del pacchetto turistico alternativo offerto, lʼorganizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al passeggero il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dallʼorganizzatore, tramite lʼagente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il passeggero sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dallʼart. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

 

  1. RECESSO DEL PASSEGGERO

Il passeggero può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

– aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;

– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dallʼorganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal passeggero.

Nei casi di cui sopra, il passeggero ha alternativamente diritto:

– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

– alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il passeggero dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto lʼavviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dallʼorganizzatore si intende accettata. Al passeggero che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dallʼart. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dellʼacconto di cui allʼart. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, lʼeventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Per tutte le modifiche riguardanti cambi nome, occupazione cabine e qualsiasi altro tipo di modifica richiesto dal passeggero, da Crocierando di Westmed Srl verranno addebitati ai clienti gli importi richiesti ed applicati dalle Compagnie di Navigazione e/o Compagnie Aeree, previa comunicazione scritta da parte dell’agenzia, prima dell’esecuzione della modifica.

In caso di richiesta di recesso da parte del passeggero, saranno applicate le penali di annullamento previste in quel momento da ogni singola Compagnia di Navigazione e/o Compagnie Aeree. Tutte le richieste di annullamento dovranno pervenire in forma scritta tramite email all’indirizzo info@crocierando.it; come data di annullamento verrà considerata la data effettiva in cui si riceverà l’email. Se è previsto un rimborso da parte dell’agenzia, verranno applicati € 25 di spese di gestione pratica.

In caso di modifica e/o annullamento di un pacchetto che include un volo aereo, le spese potrebbero corrispondere al prezzo d’acquisto di un nuovo biglietto aereo andata e ritorno.

 

  1. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

Lʼorganizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nellʼimpossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del passeggero, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dallʼorganizzatore venga rifiutata dal passeggero per comprovati e giustificati motivi, lʼorganizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

 

  1. SOSTITUZIONI

Il passeggero rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

  1. a) lʼorganizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
  2. b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
  3. c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
  4. d) il sostituto rimborsi allʼorganizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate nelle Condizioni generali di Vendita delle Compagnie di Navigazione.

 

  1. OBBLIGHI DEI PASSEGGERI

Alla conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di conferma – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per lʼespatrio. I cittadini con documenti non emessi dallo Stato italiano reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

I passeggeri provvederanno, prima della partenza, a verificarne lʼaggiornamento presso le competenti Autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. E’ esclusa, in ogni caso, qualsiasi responsabilità dell’Organizzatore o dell’intermediario per eventuali mancate partenze o interruzioni del viaggio dovute a irregolarità dei documenti personali di riconoscimento (passaporto o carta di identità) con particolare riferimento alla validità ed al loro stato di usura o danneggiamento, o per mancanza/non regolarità di visti o permessi.

I passeggeri dovranno informare lʼintermediario e lʼorganizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dallʼitinerario, nonché di eventuali visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, lʼutilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il passeggero reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni

sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

I passeggeri dovranno inoltre attenersi allʼosservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dallʼorganizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che lʼorganizzatore e/o lʼintermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

Il passeggero è tenuto a fornire allʼorganizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per lʼesercizio del diritto di surroga di questʼultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso lʼorganizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il passeggero comunicherà altresì per iscritto allʼorganizzatore, allʼatto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile lʼattuazione.

Il passeggero è sempre tenuto ad informare lʼIntermediario e lʼorganizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

 

  1. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, lʼorganizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del passeggero.

 

  1. REGIME DI RESPONSABILITÀ

Lʼorganizzatore risponde dei danni arrecati al passeggero a motivo dellʼinadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che lʼevento è derivato da fatto del passeggero (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da questʼultimo nel corso dellʼesecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Lʼintermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dallʼorganizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

 

  1. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

 

  1. OBBLIGO DI ASSISTENZA

Lʼorganizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al passeggero secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. Lʼorganizzatore e lʼintermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al passeggero o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

 

  1. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nellʼesecuzione del contratto deve essere contestata dal passeggero mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché lʼorganizzatore, il suo rappresentante locale o lʼaccompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dellʼart. 1227 c.c. Il passeggero dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante lʼinvio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dellʼavvenuto ricevimento, allʼorganizzatore o allʼintermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

 

  1. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dellʼorganizzatore o dellʼintermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dallʼannullamento del pacchetto turistico, eventuali infortuni e bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il passeggero eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

 

  1. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui allʼart. 67 Cod. Tur. lʼorganizzatore potrà proporre al passeggero – a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso lʼorganizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

 

  1. FONDO DI GARANZIA (art. 50).

Il Fondo NAZIONALE DI GARANZIA VIAGGI (cert. nr. A/111.1462/2/2017), tutela i turisti che siano in possesso di contratto, provvede in caso di insolvenza o fallimento dichiarato dellʼintermediario o dellʼorganizzatore a: 1) rimborso del prezzo pagato; 2) rimpatrio nel caso di viaggi allʼestero.

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

  1. A) DISPOSIZIONI NORMATIVE: I contratti aventi ad oggetto lʼofferta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al passeggero i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
  2. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO: A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. Lʼapplicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

 

 

ADDENDUM: Tariffe PROMO (SPECIAL / LAST MINUTE ecc) MSC Crociere e Costa Crociere

Le tariffe promo sono soggette a disponibilità limitata da verificare al momento della conferma, fino ad esaurimento delle cabine riservate sulla partenza selezionata. Non sono retroattive.

In deroga alle condizioni generali di vendita/trasporto, possono essere soggette a penali totali in caso di cancellazione da parte del passeggero e non prevedono cambio data. Le tariffe promo possono non consentire l’accumulo dei punti MSC Voyagers Club o Costa Club e non sono cumulabili con altri sconti o tariffe (eccetto lo sconto previsto per i soci MSC Voyager Club).

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